La cessione quote sociali ai sensi dell’art.36, comma 1-bis, del D.L.112/2008, convertito con Legge n.133 del 06.08.2008 può essere gestita anche senza l’intervento del notaio. Attraverso la compilazione di un documento informatico, che deve essere firmato digitalmente e una volta completo, depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese in cui ha sede la società, entro 30 giorni da parte di un Dottore Commercialista iscritto all’Albo.
L’iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell’alienante e dell’acquirente, dietro esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l’avvenuto deposito, rilasciato dall’intermediario che vi ha provveduto.
Per poter beneficiare di questa modalità e per evitare l’intervento del notaio, nell’atto di cessione quote della S.r.l. le parti in causa devono essere in grado di poter firmare digitalmente il documento informatico, e nello specifico vengono accettate solo le firme digitali che sono state rilasciate da certificatori accreditati.
Per inviare la comunicazione occorre la firma digitale del rappresentante legale della Società, della parte cedente e dell’acquirente delle quote.
Per avere maggiori informazioni in merito i nostri Professionisti saranno ben lieti di argomentare.