Con l’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019), pienamente operativo dal 15 luglio 2022, il termine “fallimento” è stato ufficialmente sostituito da una nuova espressione: liquidazione giudiziale. Ma cosa cambia davvero, oltre al nome? La sostituzione del termine “fallimento” con “liquidazione giudiziale” non è solo una questione semantica. L’obiettivo è anche culturale: superare lo stigma sociale legato alla figura del “fallito” e promuovere una visione più moderna e funzionale della gestione delle crisi aziendali. La liquidazione giudiziale è una procedura concorsuale che si applica agli imprenditori commerciali in stato di insolvenza, ovvero incapaci di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. I presupposti restano simili a quelli previsti dalla vecchia legge fallimentare: debiti scaduti per almeno 30.000 euro e superamento di determinate soglie dimensionali. La liquidazione giudiziale è possibile solo se negli ultimi 3 esercizi è stata superata, anche solo per un anno, almeno una di queste soglie: La procedura può essere avviata: Una volta accertata l’insolvenza, il tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale, nomina un curatore e sospende le azioni esecutive individuali. Sebbene la struttura della procedura sia simile, il Codice della Crisi introduce alcune novità: La liquidazione giudiziale rappresenta un passo avanti verso un sistema più moderno, meno punitivo e più orientato alla gestione efficiente delle crisi. Il cambiamento di nome è solo la punta dell’iceberg: sotto la superficie, si cela una riforma che punta a bilanciare gli interessi dei creditori con la possibilità di rilancio per l’imprenditore in difficoltà. Un cambio di paradigma (anche linguistico)
Cosa prevede la liquidazione giudiziale?
La liquidazione giudiziale è applicabile unicamene alle imprese commerciali, non è quindi applicabile ai professionisti, alle aziende agricole, agli non enti no-profit, e ai privati.Le differenze con il fallimento
Conclusione
